Descrizione
Il Comune rilascia ai cittadini i seguenti certificati ed estratti di atti che risultano trascritti nei propri registri di stato civile:
- certificato ed estratto di matrimonio: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio coniuge e quando e da chi è stato celebrato il matrimonio
- certificato ed estratto di morte: attesta il decesso di una persona e altri dati relativi al suo decesso
- certificato ed estratto di nascita: attesta il nome e il cognome del bambino e altri dati relativi alla sua nascita
- certificato di unione civile: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio partner, e quando e da chi è stato celebrata l'unione.
Gli estratti sono particolari certificati i cui dati sono presenti nei registri di stato civile del Comune e contengono, oltre ai dati minimi essenziali presenti in un certificato, le annotazioni (cioè dati specifici e significativi degli eventi della vita). Le annotazioni inserite nell'atto sono definite dal:
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 69 per l'atto di matrimonio e di unione civile
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 81 per l'atto di morte
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 49 per l'atto di nascita.
Nell'estratto dell'atto di nascita è possibile chiedere anche l'indicazione della paternità e della maternità (Decreto del Presidente della Repubblica 02/05/1957, n. 432, art. 3). In questo caso l'estratto può essere rilasciato solo ai genitori o ai diretti interessati, se maggiorenni.
Approfondimenti
Se non sussistono divieti di legge, gli estratti di nascita, matrimonio e morte possono essere rilasciati su modello plurilingue quando ne è fatta espressa richiesta da chi ne ha interesse.
Il certificato plurilingue è utilizzato all’estero, precisamente nei Paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni internazionali. Questi certificati non hanno bisogno né di traduzione, né di legalizzazione.
I certificati plurilingue sono validi e riconosciuti nei seguenti Stati: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Estonia, Francia, Germania, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Moldava, Romania, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia (Legge 24/04/1967, n. 344 e Legge 21/12/1978, n. 870).
I certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
La validità di certificati ed estratti di atti di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.
Il rilascio di certificati di stato civile è esente dal pagamento dell'imposta di bollo.
Il Comune di Olbia ha assoggettato le richieste di certificati o di estratti di statocivile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a 300€ per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto (Legge 30/12/2024, n. 207).
Con deliberazione n. 132 del 02/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile la Giunta comunale ha stabilito i seguenti importi:
| Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce - per ciascun atto | € 250,00 |
| Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce - per ciascun atto | € 300,00 |
Il contributo sulla domanda di certificazione (comma 637):
- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali;
- non è un diritto sul certificato o estratto ma sulla domanda e pertanto deve essere già assolto all’atto della presentazione della stessa;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
I contributi suddetti dovranno essere versati all’Ente a cura dell’interessato esclusivamente a mezzo PagoPA.
