Descrizione

I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione. Il voto di questi elettori è raccolto da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, durante le normali ore in cui è aperta la votazione (Legge 23/04/1976, n. 136, art. 8 e 9 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 42).
Gli interessati devono far pervenire al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione.
La dichiarazione può essere resa direttamente nella struttura di ricovero o di detenzione.
In tutte le amministrazioni…
Si parla di seggio speciale se il luogo di cura ha fra i 100 e i 199 posti letto.
Al di sotto di tale soglia si parla di seggio volante
Al di sopra di tale soglia, si parla di sezione ospedaliera.