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Votare presso ospedali, case di riposo e carceri

Descrizione

Votare presso ospedali, case di riposo e carceri

I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione. Il voto di questi elettori è raccolto da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, durante le normali ore in cui è aperta la votazione (Legge 23/04/1976, n. 136, art. 8 e 9 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 42).

Gli interessati devono far pervenire al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. 

La dichiarazione può essere resa direttamente nella struttura di ricovero o di detenzione.

In tutte le amministrazioni…

Si parla di seggio speciale se il luogo di cura ha fra i 100 e i 199 posti letto.

Al di sotto di tale soglia si parla di seggio volante

Al di sopra di tale soglia, si parla di sezione ospedaliera.

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