A chi è rivolto
La domanda deve essere presentata dal soggetto danneggiato, unico titolare dell’eventuale risarcimento.
Il procedimento selezionato è in fase di configurazione, prossimamente sarà possibile procedere con la presentazione telematica dell'istanza.
La domanda deve essere presentata dal soggetto danneggiato, unico titolare dell’eventuale risarcimento.
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
Una volta ricevuta la domanda, l'Amministrazione verifica la documentazione inviata e la inoltra al broker assicurativo, il quale provvede a smistarla alla Compagnia di Assicurazione, ovvero al Loss Adjuster, in base alla natura del danno e al suo valore.
Successivamente il danneggiato sarà contattato dalla Compagnia di Assicurazione, ovvero dal Loss Adjuster, la quale procede con le attività di sua competenza quali: analisi peritale, contatti con il danneggiato, comunicazione al danneggiato dell'esito dell'analisi peritale, eventuale risarcimento del danno, ovvero comunicazione del mancato riconoscimento dello stesso.
Nel caso di sinistri con danni materiali il cui valore sia superiore alla franchigia contrattuale di 2.000,00 €, nonché, nel caso di sinistri con danni alla persona (indipendentemente dalla loro quantificazione), sulla base degli obblighi contrattuali assunti, spetta alla Compagnia di Assicurazione valutare la sussistenza dei presupposti di accoglimento o diniego della domanda risarcitoria e provvedere all'eventuale pagamento del risarcimento. L'Amministrazione non può interferire sulle valutazioni della compagnia assicuratrice, né decidere di versare alcuna somma a qualunque titolo direttamente al danneggiato (rimborso spese, risarcimento danni, ecc.). Pertanto, per qualsiasi informazione successiva alla domanda di risarcimento il danneggiato dovrà rivolgersi esclusivamente alla compagnia di assicurazione.
Nell'ambito dell'attività istruttoria successiva alla domanda di risarcimento, se richiesta, l'Amministrazione redige una relazione tecnica di competenza da inviare successivamente alla Compagnia di Assicurazione.
Nel caso di sinistri con danni materiali il cui valore sia inferiore alla franchigia contrattuale di 2.000,00 €, la decisione finale circa il riconoscimento del danno è di competenza della Commissione Valutazione Sinistri del Comune di Olbia, la quale valuta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento o il diniego della domanda risarcitoria, sulla scorta delle conclusioni peritali relazionate dal Loss Adjuster.
Se la domanda di risarcimento sarà respinta, il danneggiato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale competente.
Una volta ricevuta la domanda, l'Amministrazione verifica la documentazione inviata.
Successivamente comunica l'avvio del procedimento alla compagnia di assicurazione la quale procede con tutte le attività conseguenti: analisi peritale, contatti con il danneggiato, comunicazione al danneggiato dell'esito dell'analisi peritale con eventuale risarcimento del danno. La comunicazione sarà inviata per conoscenza anche al richiedente per notificare i riferimenti della compagnia di assicurazione che segue la pratica (nominativo, numero di telefono e indirizzo).
Se richiesta, l'Amministrazione redige infine una relazione di competenza da inviare successivamente alla compagnia di assicurazione.
Sulla base degli obblighi contrattuali assunti, spetta alla compagnia di assicurazione valutare la sussistenza dei presupposti di accoglimento o diniego della domanda risarcitoria e provvedere all'eventuale pagamento del risarcimento. L'Amministrazione non può interferire sulle valutazioni della compagnia assicuratrice, né decidere di versare alcuna somma a qualunque titolo direttamente al danneggiato (rimborso spese, risarcimento danni, ecc.). Pertanto, per qualsiasi informazione successiva alla domanda di risarcimento il danneggiato dovrà rivolgersi esclusivamente alla compagnia di assicurazione.
Se la domanda di risarcimento sarà respinta, il danneggiato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale competente.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.
Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio