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Presentazione dell'istanza non disponibile

Il procedimento selezionato è in fase di configurazione, prossimamente sarà possibile procedere con la presentazione telematica dell'istanza.

Domanda di risarcimento danni

(urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2043)
  • Servizio attivo
Procedimento di domanda di risarcimento danni

A chi è rivolto

La domanda deve essere presentata dal soggetto danneggiato, unico titolare dell’eventuale risarcimento.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando la domanda di risarcimento completa della documentazione prevista (consultabile in formato PDF).

Ricevuta la domanda, l’Amministrazione verifica la documentazione e, se necessario, richiede integrazioni. Successivamente inoltra la pratica al broker assicurativo, che provvede a trasmetterla alla Compagnia Assicuratrice o al Loss Adjuster, in base alla tipologia di danno e al valore stimato. Contestualmente l’ufficio sinistri comunica al danneggiato l’avvenuta apertura del sinistro.

Il danneggiato sarà quindi contattato dal soggetto incaricato della gestione (Compagnia Assicuratrice o Loss Adjuster), che svolge le attività di competenza (istruttoria e/o analisi peritale, richieste informazioni, contatti con il danneggiato) e comunica l’esito della valutazione, con eventuale liquidazione del danno oppure diniego.

Nell’ambito dell’istruttoria, se richiesto dal liquidatore incaricato, l’Amministrazione redige una relazione tecnica sullo stato dei luoghi e sulla competenza del Comune di Olbia (o di altro soggetto), da trasmettere alla Compagnia Assicuratrice o al Loss Adjuster.

In base alla polizza RCT attualmente in corso:

  • per sinistri con danni materiali di importo superiore alla franchigia contrattuale di 4.000,00 €, nonché per sinistri con danni alla persona (indipendentemente dalla quantificazione), la valutazione di accoglimento o diniego e l’eventuale pagamento del risarcimento competono alla Compagnia Assicuratrice; l’Amministrazione non può interferire nelle valutazioni né corrispondere somme direttamente al danneggiato (rimborso spese, risarcimento danni, ecc.). Per informazioni successive alla presentazione della domanda, il danneggiato dovrà rivolgersi alla Compagnia Assicuratrice o al Loss Adjuster incaricato.
  • per sinistri con soli danni materiali di importo inferiore alla franchigia contrattuale, la decisione finale circa il riconoscimento del danno è di competenza della Commissione Valutazione Sinistri, sulla base delle conclusioni istruttorie relazionate dal Loss Adjuster.

In caso di rigetto della domanda di risarcimento, il danneggiato potrà proporre ricorso all’autorità giurisdizionale competente.

Costi

Tipo di pagamentoImporto
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

     

Attività istruttoria

A seguito della richiesta di risarcimento danni, la Compagnia Assicuratrice o il Loss Adjuster svolgono, tramite i liquidatori incaricati, l’attività istruttoria necessaria (verifica dei fatti, acquisizione della documentazione e delle valutazioni tecniche/assicurative).

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente Se la richiesta è accolta, l’esito può consistere nella liquidazione del danno oppure nella formulazione di una proposta di definizione bonaria/transattiva. Se la richiesta non è accolta sarà comunicato l’esito negativo, indicando le motivazioni.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: Non è previsto un termine di conclusione come nei procedimenti amministrativi; la trattazione si conclude al termine dell’istruttoria e delle valutazioni necessarie (anche in relazione all’intervento della compagnia assicurativa e/o di perizie).

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 26/02/2026 12:57.02

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