Descrizione

Quando il veicolo viene affidato in custodia ad una delle depositerie autorizzate, il trasgressore o il proprietario od altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 del Codice della Strada, deve provvedere al suo ritiro immediato, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia assumendone la custodia. Nel caso in cui l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, del deposito ne viene data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente. Se l'avente diritto non provvede all’assunzione della custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, il veicolo verrà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione, ai sensi dell'articolo 213, comma 5 del Codice della Strada.